Pagamento Imposta Municipale Immobiliare - IMI

E' un'imposta dovuta da cittadini e imprese che possiedono degli immobili (es.case, uffici, negozi, capannoni, terreni, aree fabbricabili, ...)

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Argomenti

A chi è rivolto

Presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili, nella fattispecie di fabbricati e aree fabbricabili, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l’abitazione principale e le pertinenze della stessa.

L’IMI in particolare è dovuta da coloro che vantano sugli immobili i seguenti diritti:

il proprietario/la proprietaria oppure il/la titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione e superficie di fabbricati e di aree fabbricabili;

il concessionario/la concessionaria, nel caso di concessione di patrimonio demaniale o di patrimonio indisponibile;

il locatario/la locataria, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario/la locataria è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

il coniuge a cui è stata assegnata l’abitazione coniugale a seguito di provvedimento giudiziale di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

il genitore al quale è stata assegnata l’abitazione a seguito di provvedimento giudiziale di affidamento del figlio/della figlia o dei figli.

Descrizione

L’IMI è disciplinata dalla Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3 e dal relativo Regolamento Comunale approvato con Del. C.C. del 29/09/2014, n. 13, aggiornata con delibera C.C. del 22/12/2015, n. 64, aggiornata con delibera C.C. del 21/12/2020, n. 57, aggiornata con delibera C.C. del 20/12/2022, n. 42, aggiornata con delibera C.C. del 19/02/2025, n. 1.

Le aliquote IMI in essere a partire dal 2025 risultano approvate con Delibera di Consiglio Comunale del 19/02/2025, n. 2.

DEFINIZIONI

Per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il soggetto possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria;

Per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, in quanto graffata catastalmente e computata nella rendita del fabbricato medesimo. 

Per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base al piano urbanistico comunale o al piano comunale per il territorio e il paesaggio, ovvero alle loro modifiche, definitivamente approvati, pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrati in vigore ai sensi della  legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, o ai sensi della  legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, indipendentemente dall’adozione dei relativi piani attuativi. Nel caso in cui per l’approvazione di varianti al piano comunale per il territorio e il paesaggio si applichino gli articoli 54, comma 1, e 60 della  legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base alle varianti approvate con deliberazione del Consiglio comunale, pubblicate sulla Rete Civica dell’Alto Adige ed entrate in vigore, indipendentemente dall’adozione dei piani attuativi del piano comunale. I fabbricati iscritti nelle categorie catastali F/2, ad eccezione di quelli siti nelle superfici naturali e agricole previste dall’articolo 13, comma 2, della  legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, F/3 e F/4 sono assimilati ad area fabbricabile fino all’accatastamento definitivo. Non sono considerati aree fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dai loro familiari coadiuvanti come anche dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del  decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modifiche, tutti iscritti alla previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agrosilvopastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo che abbia i requisiti di cui sopra, l’area non è considerata fabbricabile solo per la parte in suo possesso.

Il valore è costituito da quello venale in comune commercio, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione e ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Il valore venale in comune commercio delle aree destinate a espropriazione in ogni caso non può superare l’ammontare dell'indennità di espropriazione.

In caso di utilizzazione edificatoria di un’area, di demolizione di un fabbricato o di interventi di recupero ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettere c), d) ed e), della  legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, o dell’articolo 62, comma 1, lettere c), d), e) ed f), della  legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, che è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 4 della L.P. 3/2014, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di comunicazione di fine lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data di presentazione della richiesta di iscrizione al catasto o di richiesta di variazione dei dati catastali del fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato. La disposizione di cui al presente comma non trova applicazione in caso di lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, conformi alla concessione edilizia, relativi a edifici esenti ai sensi dell’articolo 11 della L.P. 3/2014.

La modulistica IMI è disponibile e visibile scorrendo la pagina fino in fondo.


Come fare

L’imposta è calcolata in autoliquidazione, applicando alla base imponibile la relativa aliquota vigente del Comune, ed è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese, durante il quale il possesso dell’immobile si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali o maggiori a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

Diversamente dalle imposte sui redditi l'IMI si calcola e si versa per l'anno corrente.

Per ciascun immobile posseduto si devono prendere in considerazione i seguenti elementi:

base imponibile, mesi di possesso, percentuale di possesso, aliquota di riferimento, detrazioni spettanti.

L'IMI si calcola come segue:

IMPOSTA DOVUTA = BASE IMPONIBILE x (MESI DI POSSESSO/12) x (% DI POSSESSO/100) x (% ALIQUOTA /100)

 CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE

Per i Fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è il valore catastale. Il valore catastale è ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto i seguenti moltiplicatori:

168 – per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

147 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

84 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;

68,25 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

57,75 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione e ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Il valore venale in comune commercio delle aree destinate a espropriazione in ogni caso non può superare l’ammontare dell'indennità di espropriazione.

Si riporta di seguito il link al calcolatore IMI che consente il calcolo dell’imposta dovuta e la stampa del modello F24 per effettuare il pagamento

 

Cosa serve

L'IMI è un'imposta in autoliquidazione, ma il Comune come aiuto invia proposte di calcolo utilizzando i dati a sua disposizione, da controllare attentamente dal contribuente prima di pagare.

Aliquote IMU anno 2025

Si riporta nuovamente il link al calcolatore IMI che consente il calcolo dell’imposta dovuta e la stampa del modello F24 per effettuare il pagamento

Cosa si ottiene

LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

L'imposta dovuta deve essere esclusivamente versata utilizzando il Modello F24. Il pagamento dell’F24 può essere effettuato gratuitamente presso qualsiasi sportello bancario o postale oppure tramite home banking.


Il Codice Catastale del Comune di Falzes è: D484


I Codici Tributo da utilizzare per il versamento dell'IMI sono i seguenti:

3980 - abitazione principale e pertinenze 

3981 - fabbricati rurali ad uso strumentale

3982 - aree fabbricabili

3983 - altri fabbricati (escluse categorie catastali D)

3984 - immobili gruppo catastale D


Tempi e scadenze

Il versamento dell'ImI è in autoliquidazione e si effettua in due rate:


16/06 - 1^ rata di acconto 

16/12 - 2^ rata a saldo 

RAVVEDIMENTO OPEROSO Per chi non ha pagato le rate IMI entro le scadenze di acconto e/o saldo è possibile regolarizzare la propria posizione utilizzando l'istituto giuridico del Ravvedimento Operoso che consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una sanzione ridotta rispetto alla sanzione normale, sulla base del numero di giorni di ritardo. E' necessario, a seguito di versamento IMI effettuato con ravvedimenti, trasmettere all'Ufficio Tributi comunicazione per ravvedimento operoso IMI.

Costi

Procedure collegate all'esito

Vincoli

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Casi particolari

Condizioni di servizio

Accedi al servizio

Contatti

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 25/09/2025, 11:43